Cassazione penale, sezione IV, sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione con cui la Corte d’appello aveva mandato esente da responsabilità il conducente di un’autovettura, giunto presso l'ospedale in 'codice rosso' a seguito di incidente con politraumi, accusato del reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ritenendo che il prelievo ematico per la verifica dell'assunzione di alcol e droga, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all'impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898) - nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso contro la sentenza assolutoria, secondo cui, diversamente, l'imputato era stato sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell'ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria - ha invece ribadito che, correttamente, era stata affermata l'inutilizzabilità degli esami svolti presso il nosocomio, ove l'imputato era stato condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.
Cassazione ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33724
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33724
Cassazione 5 dicembre 2018 n. 31434
Con il deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio che l'iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l'inammissibilità delle produzioni e non già dell'intera opposizione. Dunque, secondo la sentenza n. 31474/2018 della Cassazione civile, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale e tale contestualità deve essere rispettata anche nel caso in cui l’iscrizione a ruolo avvenga mediante il deposito telematico di più buste ove la prima superi la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche.
Cassazione 20 dicembre 2018 n. 33027
Nel valutare la legittimità di un licenziamento per giusta causa in caso di litigio tra colleghi sfociato in una aggressione fisica occorre tenere conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi del fatto, vale a dire del danno arrecato, dell’intensità del dolo o del grado della colpa del lavoratore, dei suoi precedenti disciplinari nonché di ogni altra circostanza tale da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti.